E' costituita la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DEGLI ACQUEDOTTI
- ANFIDA - con sede a Roma - fra le aziende che svolgono le attività
del servizio idrico integrato come definite al successivo art. 4.
Art.
2 - SCOPI
L'Associazione
è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro. Suoi scopi principali
sono:
a) stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori
industriali del settore idrico integrato;
b) organizzare o partecipare a ricerche, studi, dibattiti, convegni su
temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
c) tutelare ed assistere le imprese associate sul piano economico e sindacale
anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;
d) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria
del settore idrico integrato; provvedere all'informazione ed alla consulenza
degli associati nelle materie di interesse generale dell'imprenditorialità
e specifico della categoria;
e) rappresentare gli interessi generali della categoria presso autorità,
enti, amministrazioni, istituzioni ed organizzazioni, anche mediante la designazione
o la nomina di propri rappresentanti, quando questa sia prevista, e mediante
la sua promozione ove essa, pur non prevista, sia ritenuta utile;
f) rappresentare la categoria in seno alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana, nelle forme previste dallo statuto confederale.
L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte
nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli
e competenze fra le componenti del sistema ed ispirando i propri comportamenti
al codice etico adottato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.
Art.
3 - ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI
L'A.N.Fl.D.A.
può aderire anche in forma federativa ad altre associazioni che abbiano
per scopo la tutela degli interessi generali dell'industria italiana. L'Associazione
aderisce alla Confindustria assumendo così il ruolo di componente primaria
del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo
statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce
i diritti e gli obblighi conseguenti per se e per i propri soci.
Art.
4 - ASSOCIATI
Possono
far parte dell'Associazione tutte le aziende che abbiano per oggetto in tutto
o in parte il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione
di acque reflue, qualunque sia la loro forma giuridica e che si riconoscano
nei valori del mercato e della concorrenza.
Sono soci di Anfida:
· le imprese private, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono
le attività di cui al primo comma;
· le imprese che svolgono le attività di cui al primo comma, sempre
con sede legale nel territorio nazionale, al cui capitale partecipino soggetti
pubblici in qualsiasi percentuale o nelle quali il soggetto pubblico goda di
diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli
organi di gestione in tutto o in parte;
· i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di
cui ai precedenti punti nonché imprese artigiane e cooperative, queste
ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.
I soci, come sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto
organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.
L'ammissione comporta l'accettazione del presente Statuto e l'impegno associativo
per l'esercizio in corso e per quello successivo. L'esercizio sociale coincide
con l'anno solare.
Tale impegno si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo
disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della chiusura
annuale dell'esercizio.
Il socio ha inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza
della sua appartenenza al sistema confederale con particolare riguardo al codice
etico, alle norme statutarie e regolamentari in materia di doppio inquadramento
e di sistema contributivo, e di non fare contemporaneamente parte di associazioni
aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi
scopi.
L'adesione dà diritto al socio di avvalersi anche delle prestazioni che
discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
Art.
5 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Le
domande di ammissione devono essere rivolte alla Presidenza dell'Associazione
e contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi del presente
statuto.
Esse devono inoltre indicare la sede delle imprese, l'ubicazione degli impianti,
le persone dei legali rappresentanti ed il numero dei dipendenti occupati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia, a maggioranza di voti, il Consiglio
Direttivo.
Art.
6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art.
7 - ASSEMBLEA
L'Assemblea
degli associati è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate.
Ogni impresa associata ha diritto ad un voto, più altri voti aggiuntivi
in ragione di uno ogni dieci dipendenti, o frazione, addetti ai servizi di cui
al primo comma dell'art. 4, con un massimo di 20 voti complessivi.
Il numero di voti spettanti ad ogni associata viene accertato al primo gennaio
di ogni anno a cura della segreteria dell'Associazione. Tale numero resta immutato
per tutta la durata dell'anno.
Art.
8 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Il
contributo associativo - comprensivo della parte di spettanza della Confederazione
Generale dell'Industria Italiana - è costituito da due quote:
a) una quota fissa per ogni azienda stabilita ogni anno dall'Assemblea
generale ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo a sensi dell'art.
10 del presente Statuto;
b) una quota determinata ripartendo, fra le sole imprese che occupano
più di cinque lavoratori, in proporzione al numero dei dipendenti eccedenti
i cinque, il fabbisogno finanziario dell'Associazione, risultante dal bilancio
preventivo approvato dall'Assemblea generale ordinaria, per la parte non coperta
dall'insieme delle quote di cui al precedente punto a).
Il numero dei dipendenti, considerato ai fini di cui sopra, è quello
accertato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del presente Statuto.
Le imprese ammesse a far parte dell'Associazione, nel corso dell'anno, corrispondono
l'intero contributo, accertato come sopra, o metà di esso, a seconda
che abbiano presentato la domanda di ammissione nel primo o nel secondo semestre.
Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati,
neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
Art.
9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno,
previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Essa può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, previa
deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta per iscritto
da tanti associati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte
le imprese associate.
La convocazione dell'Assemblea, sia in via ordinaria che in via straordinaria
è fatta per iscritto mediante avviso inviato a ciascuna impresa associata
almeno dieci giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione devono
essere indicati gli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in prima
convocazione, l'intervento della metà delle imprese associate e la maggioranza
dei voti determinati a norma del precedente art.7.
In seconda convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare qualunque
sia il numero delle imprese intervenute e dei voti ad esse spettanti.
Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione
è necessaria l'adesione della metà delle imprese associate e dei
due terzi dei voti determinati a norma del precedente art.7.
Ogni impresa associata, in caso di impedimento del proprio legale rappresentante,
può farsi rappresentare dal rappresentante di altra impresa associata
o da un proprio dirigente o procuratore legale, mediante delega scritta anche
in calce all'avviso di convocazione.
Art.
10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
degli associati:
a) discute e delibera sull'andamento dell'Associazione; delibera sulla
linea di condotta da seguire per il conseguimento degli scopi statutari, e,
a tal fine, detta le direttive di ordine generale;
b) discute e delibera in merito al bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente ed al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, determinando l'importo
complessivo del contributo dovuto per l'anno corrente dalle imprese associate;
c) elegge ogni due anni fra i rappresentanti delle imprese associate:
c.a il Presidente;
c.b da 7 a 10 Consiglieri;
c.c 4 Revisori dei Conti dei quali 3 effettivi ed 1 supplente;
c.d 4 Probiviri dei quali 3 effettivi e 1 supplente;
d) delibera l'eventuale adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni;
e) delibera in ordine ad eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
f) può deliberare su ogni altro argomento compreso negli scopi
dell'Associazione;
g) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione.
Nella elezione delle cariche sociali deve essere assicurata una adeguata rappresentanza
delle piccole imprese e dei giovani imprenditori.
Gli organi elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per il Presidente,
il od i vice Presidenti da eleggersi a norma del successivo art. 12, la rielezione
è ammessa fino ad un massimo di due bienni consecutivi dopo il primo.
Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea degli associati
che si tiene negli anni dispari; i Revisori dei Conti ed i Probiviri dall'Assemblea
che si tiene negli anni pari.
Le vacanze che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel numero dei Consiglieri,
vengono colmate per cooptazione dal Consiglio Direttivo. I Consiglieri, così
eletti, durano in carica fino alla fine del biennio in corso.
NORMA
TRANSITORIA ALL'ART. 10
Il
Collegio dei Probiviri - eletto per la prima volta dall'Assemblea del 1993 -
resterà in carica fino all'Assemblea del 1996.
Art.
11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dai Consiglieri eletti a norma
del precedente art. 10 e da uno o due vice Presidenti si riunisce almeno due
volte all'anno in seguito a deliberazione del Presidente od a richiesta di almeno
due Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviata a ciascun Consigliere
almeno sei giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente
con un preavviso di tre giorni.
Ogni membro del consiglio può farsi rappresentare da altro Consigliere
mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza
dei membri del Consiglio.
Ciascun Consigliere dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le modalità delle votazioni sono decise dal Presidente. Per la elezione
delle cariche sociali, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.
Art.
12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
È
compito del Consiglio Direttivo:
a) eleggere, tra i Consiglieri, da 1 a 2 vice Presidenti;
b) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
c) nominare i componenti delle Commissioni di cui al successivo art.
17, scelti fra i rappresentanti delle imprese associate o fra gli esperti designati
da queste fra i propri dirigenti;
d) esaminare preliminarmente gli argomenti e le questioni generali da
sottoporre all'Assemblea; attuare, seguendo le direttive di massima fissate
dall'Assemblea, i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari
e per la normale amministrazione dell'Associazione;
e) discutere ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
f) redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e proporre
a questa l'ammontare complessivo del contributo da richiedere alle imprese associate
per l'anno in corso;
g) nominare il Segretario dell'Associazione, assumere e licenziare il
personale determinandone le mansioni ed il trattamento economico;
h) designare eventuali rappresentanti dell'Associazione presso enti od
organizzazioni come previsto al precedente art.2 - e);
i) nominare la Commissione di designazione del Presidente di cui all'art.18.
Art.
13 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il
Comitato di Presidenza - costituito dal Presidente e dal o dai vice presidenti
- ha il compito di esaminare in fase istruttoria gli argomenti da sottoporre
all'esame del Consiglio Direttivo e di assolvere in via di urgenza gli interventi
opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione salvo ratifica del Consiglio
Direttivo.
Il Comitato di Presidenza può consultarsi senza particolari formalità
di convocazione.
Art.
14 - PRESIDENTE
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio, in ogni grado di giurisdizione.
È di diritto Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio
Direttivo, provvede alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti
dal presente Statuto.
Dà le disposizioni per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo, vigila sull'andamento dell'Associazione.
Sentito il Consiglio Direttivo il Presidente può assegnare al od ai vice
Presidenti od ai Consiglieri la Presidenza di una o più Commissioni costituite
ai sensi del successivo art.17.
Egli può delegare al o ai vice Presidenti ed a taluno dei componenti
del Consiglio Direttivo, in collegio o singolarmente, alcune delle funzioni
che gli sono attribuite dallo Statuto.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è di diritto sostituito
in tutte le sue funzioni ed in tutti i suoi poteri dal vice Presidente e, se
i vice Presidenti sono due, da quello più anziano di età. In caso
di suo impedimento subentra nelle stesse funzioni e con gli stessi poteri l'altro
vice Presidente od il Consigliere più anziano di età.
Art.
15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I
Revisori dei conti hanno il compito:
a) di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo verifiche
di cassa e contabili;
b) di procedere alla verifica del bilancio consuntivo e di formulare parere
sul bilancio preventivo, riferendone per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art.
16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Ogni
eventuale divergenza che insorgesse tra l'Associazione e gli associati ad essa
aderenti sull'interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente
Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi della Associazione
sarà deferita al giudizio del Collegio dei Probiviri nominato a termini
dell'art.10 dello Statuto.
I membri effettivi scelgono tra di loro il Presidente del Collegio.
I Probiviri giudicheranno senza formalità di procedure ed inappellabilmente
quali amichevoli compositori ed avranno le più ampie facoltà di
istruttoria e di indagine.
Art.
17 - COMMMISSIONI CONSULTIVE
Il
Consiglio Direttivo può nominare, in rapporto alle esigenze dell'attività
sociale ed alla consistenza organizzativa dell'Associazione, Commissioni di
carattere consultivo in relazione a particolari esigenze dell'Associazione.
Le Commissioni devono esaminare i problemi che si pongono - nei rispettivi settori
di competenza - per il miglior funzionamento dell'Associazione, ai fini del
conseguimento degli scopi statutari. Esse sono inoltre tenute a formulare pareri
su specifiche questioni che, nell'ambito della rispettiva competenza, siano
loro sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
La presidenza delle predette Commissioni è affidata a norma del quinto
comma del precedente art.14 al od ai vice Presidenti od ai Consiglieri. Questi
possono disciplinare l'attività delle Commissioni alle quali presiedono
senza vincoli di forma o di procedura.
Art.
18 - COMMISSIONE DI DESIGNAZINE DEL PRESIDENTE
Ai
fini di esperire, in via riservata, in occasione dell'elezione del Presidente,
la più ampia consultazione degli associati è costituita dal Consiglio
Direttivo almeno 30 giorni prima dell'Assemblea degli anni dispari, una Commissione
di designazione composta di 3 membri che abbiano maturato una significativa
esperienza associativa.
La Commissione riferirà l'esito delle sue consultazioni al Consiglio
direttivo che precede l'Assemblea e all'Assemblea stessa.
Art.
19 - GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte
le cariche dell'Associazione sono gratuite.
Art.
20 - ANNO SOCIALE
L'esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno.
Art.
21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Nel
caso di scioglimento, le eventuali attività residue possono essere devolute
solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.